Sullo stalking
Molto si è detto e si dice sullo stalking, e anche noi vogliamo dire la nostra cercando di aiutare chi ha bisogno.
Il Decreto Legge nr.11/2009, convertito nella Legge nr.38/2009, ha introdotto il reato di atti persecutori (altresì definibile con il termine anglosassone “stalking”), inserendo l’articolo 612 bis nel Codice Penale italiano. Il reato di stalking si configura quando qualcuno (solitamente, ma non indispensabilmente, un ex partner) compie una serie (prolungata nel tempo) di atti (che possono essere minacce o molestie, ma anche atti apparentemente innocui, come l’invio continuo di indesiderati mazzi di fiori, o biglietti) tanto da fare VIOLENZA PSICOLOGICA nei confronti della vittima:
- ingenerandole un comprensibile STATO DI ANSIA E PAURA;
- oppure costringendola a CAMBIARE ABITUDINI PERSONALI (sostituire utenza telefonica, cambiare residenza, ecc.);
- oppure ingenerandole un FONDATO TIMORE per la propria incolumità personale.
E’ un reato contro la LIBERTA’ MORALE della persona.
La semplice minaccia (art.612), la semplice percossa (art.581), la semplice molestia (art.660), ecc. ecc., pur essendo reati, denunciabili anche singolarmente, non configurano automaticamente lo STALKING se, osservati nel loro insieme e nel tempo, non configurano chiaramente una delle tre situazioni sopra citate.
Lo stalking è procedibile a querela di parte (per poter procedere, la vittima deve presentare QUERELA, entro sei mesi dall’ultimo atto di stalking subito). E’ invece procedibile d’ufficio, con aumento di pena, se l’autore è già stato “ammonito” ai sensi dell’art.8 della citata legge, oppure se lo stalking è commesso contro un minorenne o un disabile. Colei/colui che si ritiene vittima di STALKING potrebbe tentare di sedare i presunti atti persecutori presentando al Questore un esposto. Nel caso in cui la vittima ritenga che la problematica sofferta possa essere risolta con una mera convocazione del (presunto) molestatore da parte della Polizia di Stato, senza che venga emesso alcun provvedimento amministrativo (Ammonimento) e senza che venga avviato un procedimento penale (querela), è valutabile l’opportunità di redigere un ESPOSTO, presentandolo al Questore ai sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S. Tale atto consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) di “comporre bonariamente un privato dissidio” con le seguenti modalità:
- convocare la persona segnalata senza la necessità di ottenere riscontri sui fatti descritti nell’esposto (dei quali l’esponente si assume ogni responsabilità);
- illustrare il contenuto dell’esposto alla persona segnalata, invitarla a tenere un comportamento conforme alla legge, acquisirne sintesi delle dichiarazioni;
- convocare l’esponente e informarlo/a delle dichiarazioni del presunto molestatore.
La trattazione dell’esposto ai sensi dell’art.1 TULPS non ha alcun effetto o conseguenza amministrativa o penale per la persona segnalata, ma serve a far conoscere a quest’ultima di essere stata segnalata come causa di disturbo nei confronti di terzi. La persona segnalata potrà quindi valutare di interrompere gli eventuali comportamenti molesti oppure procedere contro l’esponente, anche con querela.
Lucia Lubreglia